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O. 11/12/20023. I progetti degli impianti e delle opere di cui al comma 1 sono esclusi, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dal medesimo Decreto, previa comunicazione da parte del Commissario delegato alla Commissione europea dei motivi che giustificano tale esenzione. Art. 5. 1. Il commissario delegato, nell'espletamento dell'incarico allo stesso affidato, può adottare, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico: Legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 19 e 20; Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, articolo 4 e 4-bis, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 29 e 34; Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358; Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1996, n. 573; Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, articoli 80, 117, 134, 136 e 141; Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440; Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827; Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, art. 28 commi 1 e 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 31, 32, 33, 39, 45, e 47, la deroga all'art. 28, commi 1 e 2 ed agli articoli 31, 32, 33 è limitata ai richiami alle sostanze non incluse nella tabella 5 dell'allegato 5; Legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni; Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999; Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, con esclusione dell'art. 25; Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni; Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 17, 27 e 28; Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17; Decreto legislativo 24 novembre 2000, n. 340; Legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, art. 5. 2. Alla data di entrata vigore del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto Decreto legislativo. 1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale di una propria struttura, appositamente costituita, composta complessivamente da non più di sei unità di personale, di cui tre unità in servizio presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Verbano Cusio Ossola, e tre unità appartenenti alla pubblica amministrazione, aventi specifiche professionalità nelle materie oggetto del presente provvedimento, in posizione di comando, ovvero estranee alla pubblica amministrazione, assunte con contratto a tempo determinato, o convenzionate con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga agli articoli 35 e 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 ed all'art. 19 del CCNL del comparto Ministeri. 2. Il commissario delegato può avvalersi, altresì, della segreteria tecnica costituita ai sensi dell'art. 114, comma 22, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, presso il Servizio T.A.I. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e di una unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione, nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 3. Per l'adempimento delle proprie funzioni, il commissario delegato può anche avvalersi della collaborazione delle Amministrazioni dello Stato, della regione Piemonte, della provincia di Verbano-Cusio-Ossola e del comune di Verbania, degli Istituti universitari, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dell'Agenzia regionale protezione ambiente, con oneri a carico dei medesimi enti per gli aspetti di competenza istituzionali. 4. Il compenso spettante al commissario delegato sarà determinato con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Al personale di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta una speciale indennità operativà equivalente all'importo di 70 ore di straordinario, calcolata su base mensile, in relazione ai giorni di effettivo impiego, ovvero, qualora appartenente alla carriera prefettizia, è autorizzata la corresponsione di una indennità pari al 20% della retribuzione di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica n, 316, del 23 maggio 2001. Al personale appartenente alla struttura commissariale, cui sono conferite le funzioni di responsabile unico del procedimento e/o ingegnere capo e agli incaricati della predisposizione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonchè ai loro collaboratori, il commissario delegato corrisponde un compenso nella misura prevista dall'art. 13, comma 4, della Legge 17 maggio 1999, n. 144. Il corrispettivo da riconoscere per le attività di supporto al commissario delegato è determinato, a vacazione, ai sensi dell'art. 4 della Legge 2 marzo 1949, n. 143, aggiornato con Decreto ministeriale 417/1997, con detrazione di cui all'art. 4, comma 12-bis, della Legge 26 aprile 1989, n. 155 e con il limite del 60% per quanto concerne i compensi accessori e con la predeterminazione delle figure professionali impiegate. Per le missioni del personale, richieste ed autorizzate dal commissario delegato, è riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, con possibilità di autorizzare, ove necessario, anche l'uso del mezzo proprio con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44. Le amministrazioni di appartenenza sono autorizzate ad anticipare e liquidare, a carico dei pertinenti capitoli di bilancio, i trattamenti di missione e gli eventuali premi assicurativi in favore del rispettivo personale, che verranno rimborsati dal commissario delegato sulla base delle documentate richieste. 6. L'utilizzazione di personale pubblico è disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della Legge 15 maggio 1997, n. 127. Art. 7. 1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, sono assegnate al commissario delegato le seguenti risorse: Euro 500.000,00 a valere sulle risorse specifiche previste nell'Accordo di Programma Quadro fra lo Stato e la regione Piemonte, in materia di tutela delle acque e di gestione integrata delle risorse idriche, per l'eliminazione delle sostanze pericolose ed il riutilizzo delle acque reflue depurate. 2. Il commissario delegato predispone tutti gli atti necessari ad accedere ai finanziamenti. 3. Le risorse di cui al presente articolo sono trasferite, in deroga alle vigenti norme della Legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato in materia di contabilità speciale, direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria, all'uopo istituita, intestata al commissario delegato per gli interventi di emergenza in ordine all'inquinamento delle acque nel Lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania. 4. Il commissario delegato può impegnare le somme stanziate per l'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse disponibili. 1. Con successivo provvedimento da adottarsi da parte del capo del Dipartimento della protezione civile verrà istituito un "Comitato di rientro nell'ordinario", con compiti propulsivi e di vigilanza sull'operato dei soggetti preposti al superamento dell'emergenza. Art. 9. 1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni responsabilità ed obbligazione scaturite dall'applicazione della presente ordinanza, e pertanto anche eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente non possono gravare sul medesimo Dipartimento. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 dicembre 2002 Il Presidente: Berlusconi |
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